Circolari
» 10.07.2018
Prossime novità sui contratti a termine
Gentile Cliente,
siamo con la presente ad informarla sulle attese novità in tema di CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO previste dal Decreto Dignità di prossima pubblicazione.
Le novità riguardano:
• i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto;
• i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Apposizione del termine durata massima
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà “acausale”;
• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2. esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Durata massima
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). Al superamento del limite il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento.
Rinnovi
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Proroghe
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze. Il termine del contratto può essere prorogato, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.
Incremento della contribuzione a carico azienda
E’ previsto un aumento dalla contribuzione aggiuntiva pari all’1,4% attualmente in vigore, del 0,5% in occasione di ciascun rinnovo.
Entrata in vigore della nuova disciplina
Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Provvederemo a tenerVi informati sui chiarimenti che seguiranno.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà “acausale”;
• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2. esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Durata massima
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). Al superamento del limite il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento.
Rinnovi
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Proroghe
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze. Il termine del contratto può essere prorogato, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.
Incremento della contribuzione a carico azienda
E’ previsto un aumento dalla contribuzione aggiuntiva pari all’1,4% attualmente in vigore, del 0,5% in occasione di ciascun rinnovo.
Entrata in vigore della nuova disciplina
Il Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Provvederemo a tenerVi informati sui chiarimenti che seguiranno.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar