Circolari
» 20.05.2019
ANF: Nuova modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare dal 01/04/2019
A decorrere dal 1.04.2019 la domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore dipendente esclusivamente in via telematica all’Inps.
La domanda può essere inviata mediante uno dei seguenti canali: - WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito “www.inps.it”, se si è in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Patronati e intermediari dell’Istituto.
La domanda sarà istruita dall’Inps per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito nell’anno precedente. Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro.
L’INPS dopo aver calcolato gli importi, provvederà a metterli a disposizione del datore di lavoro attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale. Successivamente, il datore di lavoro calcolerà l’importo effettivamente spettante al lavoratore, in relazione al contratto ed alle presenze/assenze nel periodo di riferimento.
Si fa presente che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.06.2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
- Patronati e intermediari dell’Istituto.
La domanda sarà istruita dall’Inps per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito nell’anno precedente. Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro.
L’INPS dopo aver calcolato gli importi, provvederà a metterli a disposizione del datore di lavoro attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale. Successivamente, il datore di lavoro calcolerà l’importo effettivamente spettante al lavoratore, in relazione al contratto ed alle presenze/assenze nel periodo di riferimento.
Si fa presente che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.06.2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere ripresentate.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar