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» 17.02.2010

LAVORO ACCESSORIO (LEGGE FINANZIARIA - CO.148 – 149)

È stato esteso l’ambito di utilizzo del lavoro accessorio mediante le seguenti disposizioni in modifica dell'art.70 del D.Lgs. n.276/03:
  1. nei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti il committente può essere un ente locale;
  2. il lavoro accessorio può essere utilizzato, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
  3. l’utilizzo nelle imprese familiari non è più limitato al commercio e al turismo;
  4. il lavoro accessorio dei pensionati può essere utilizzato anche dagli enti locali;
  5. il lavoro accessorio può essere utilizzato nelle attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;
  6. In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività   lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della  possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
È prorogata per tutto il 2010 la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nei confronti dei percettori di integrazione al reddito.
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