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» 30.10.2010

DETASSAZIONE STRAORDINARI, TURNO E LAVORO NOTTURNO

Il Ministero del lavoro (n. 134950/10) e l’Agenzia delle Entrate (47E e 48E del 27/09/2010) sono intervenuti per chiarire l’applicazione della normativa sulla detassazione. Dalla recente interpretazione è emerso, che sono detassabili le ore straordinarie e il lavoro notturno se incrementano la produttività aziendale.
Requisito fondamentale per poter applicare la detassazione è che l’erogazione avvenga a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. In particolare per le ore straordinarie è necessario che il datore di lavoro attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Anche la detassazione per il lavoro notturno e per quello organizzato in turni è subordinata al perseguimento di un incremento della produttività e deve trovare riscontro in una dichiarazione del datore. Tali dichiarazioni, saranno conservate in azienda.
È stato chiarito che il recupero della detassazione sia per le somme relative al 2008 che al 2009 avverrà tramite l’esposizione sulla dichiarazione dei redditi Mod. 730 o Unico nel 2011 per il periodo d’imposta 2010. Il datore di lavoro, in funzione di sostituto d’imposta, non dovrà riconguagliare gli importi in esame relativi agli anni 2008 e/o 2009. Deve però indicare i relativi importi nel Mod. CUD 2011 dei singoli dipendenti.
Per applicare la detassazione al 10%, così come previsto dalle circolari ministeriali è necessario che il datore di lavoro attesti responsabilmente per ogni dipendente con un’apposita dichiarazione allegata che gli importi pagati hanno aumentato la produttività e/o la competitività dell’impresa.
Restiamo in attesa per ulteriori chiarimenti o informazioni
 
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