News

» 21.03.2015

Jobs Act - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

Dal 7 marzo 2015 sono in vigore le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti previste dal Jobs act e che rendono operativa la nuova disciplina relativa ai licenziamenti. La nuova normativa del contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 e nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Le nuove norme sui licenziamenti si applicheranno, però, anche ai lavoratori già assunti, nel caso in cui l’azienda, a seguito di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dal 7 marzo 2015, integri il requisito occupazionale di più di 15 dipendente ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
 
Non viene creato un nuovo contratto di lavoro, ma vengono riformate le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo, limitando ancor di più la possibilità di reintegra e consentendo ai datori di lavoro di poter valutare quanto potrà “costare” un licenziamento illegittimo, grazie a un meccanismo sanzionatorio di natura indennitaria calcolato sull’anzianità del lavoratore.
 
Di seguito provvediamo, quindi, a riepilogarne l'entità, che il legislatore prevede in maniera differenziata in funzione della tipologia di risoluzione del rapporto:

discriminatorio, nullo o intimato oralmente: per queste situazioni rimane confermata la reintegrazione nel posto di lavoro (quindi il licenziamento viene annullato fin dalla sua origine) oltre al riconoscimento delle retribuzioni che nel frattempo sono decorse (non meno di 5). In sostituzione della reintegrazione (ma non delle retribuzioni) il lavoratore può chiedere un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale;

per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa: se non ricorrono gli estremi del licenziamento, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione, di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Se il giudice in caso di un licenziamento disciplinare, senza alcuna possibilità di valutazione circa la sproporzione del licenziamento, rileva l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, annulla il licenziamento e condanna alla reintegrazione ed al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata con le modalità di cui sopra, comunque non superiore a 12 mensilità;

con violazione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori: il lavoratore ha diritto ad un'indennità di importo pari ad 1 mensilità dell'ultima retribuzione globale per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità;

collettivo o per motivi economici: in caso di licenziamento collettivo (art. 4 e 24 della L. 223/1991) il diritto alla reintegrazione sussiste solo se il licenziamento è intimato senza l'osservanza della forma scritta, mentre nel caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta dei lavoratori, si applica solo l'indennizzo monetario calcolato tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità, al pari di quanto previsto per i licenziamenti individuali di carattere economico.
 
Nelle imprese fino a 15 dipendenti, il diritto alla reintegrazione è disposto solo nel caso di licenziamento discriminatorio o nullo ovvero in forma orale, mentre l'importo delle indennità sopra descritte è dimezzato, e non può comunque superare il limite di 6 mensilità.
 
Nel caso di revoca del licenziamento avvenuta entro 15 giorni dall'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato, con diritto del lavoratore alla retribuzione nel frattempo maturata, senza applicazione di alcuna sanzione.
 
Un’altra importante novità è l’introduzione di una nuova procedura dell’offerta di conciliazione. Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento presso le sedi di conciliazione protette, il datore di lavoro può offrire un importo, che non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, di ammontare pari a 1 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18, mediante consegna di assegno circolare. Con l’accettazione, il rapporto si estingue alla data del licenziamento e il lavoratore rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. Ulteriori somme, pattuite nella stessa sede, sono soggette al regime fiscale ordinario.
 
La nuova procedura di conciliazione facoltativa, in caso di licenziamento, prevede che i datori di lavoro devono inviare una comunicazione specifica, in aggiunta a quella di licenziamento, entro 65 giorni per evitare una sanzione compresa tra i 100 e i 500 euro per lavoratore.
 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
 
de|it

Contatti

Studio Kaspar
Consulenti del Lavoro
Sede Bolzano
Via G. di Vittorio 16
39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 56 77 77
Fax: +39 0471 56 77 20
Arbeitsrechtsberater / Consulenti del lavoro

Partner

Colophone » Privacy & cookies » Sitemap
P.IVA: 02655030217
La direttiva europea 2009/136/CE (E-Privacy) regola l'utilizzo dei cookie, che vengono usati anche su questo sito! Acconsente continuando con la navigazione o facendo un clic su "OK". Ulteriori informazioni
OK