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» 21.04.2015
Utilizzo improprio delle collaborazioni professionali con partita IVA
Al fine di evitare utilizzi impropri delle collaborazioni professionali con partita IVA, la Riforma “Fornero” ha stabilito che si presume il carattere coordinato e continuativo delle persone titolari di partita IVA, tutte le volte che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:
- la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
- da essa il collaboratore ricavi più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi);
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Qualora l’utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, la prestazione lavorativa viene ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa e con un’ulteriore conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dalla data di costituzione del rapporto) nel caso in cui, per tale prestazione, non sia stato individuato uno specifico progetto.
Questa presunzione non opera se la prestazione lavorativa
- è caratterizzata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività e viene svolta da un soggetto che dichiara un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (Euro 13.050 per l'anno 2015);
- viene svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un Ordine professionale (ovvero ad appositi registri, Albi, ruoli o elenchi professionali qualificati) e detta specifici requisiti e condizioni.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
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