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» 31.03.2016

Esenzioni dalla reperibilità durante la malattia

Al fine di armonizzare la disciplina del lavoro pubblico e quello privato sono state stabilite esenzioni dalla reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati per le visite mediche di controllo da parte dell’Inps.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie giornaliere di reperibilità dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalla ore 17.00 alle ore 19.00 i lavoratori subordinati per i quali l’assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
 
Tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
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