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» 12.10.2020
INPS: modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
L’INPS, con messaggio n. 116 del 02.10.2020, fornisce istruzioni operative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
I genitori lavoratori dipendenti possono richiedere un congedo, da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici (la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente). Il suddetto provvedimento deve essere disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo indennizzato, pari al 50% della retribuzione, può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’INPS specifica che la durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e, in caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, il lavoratore ha comunque diritto ad un’unica indennità giornaliera.
Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia o comunque non svolga alcuna attività lavorativa (ad es. sia in cassa integrazione con sospensione dell’orario di lavoro). Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti di cassa integrazione, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. Inoltre, in caso di part-time e lavoro intermittente, esso è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.
Nel messaggio in commento l’istituto riporta poi i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento, quali: malattia, maternità/paternità (nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità), ferie, aspettativa non retribuita, permessi e congedi ex L. n. 104/1992, inabilità e pensione di invalidità per handicap grave.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, indicando gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
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