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» 18.02.2021
Covid-19, Ordinanza n. 8 del Presidente della Provincia di Bolzano del 17.02.2021
Gentile cliente,
è stata appena pubblicata l'ordinanza del presidente della provincia Nr. 8 del 17 febbraio 2021 (vedi allegato).
Segnaliamo in particolare i seguenti punti che riguardano i Comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria e S. Pancrazio, dove alle attività produttive si applicano, dal 18 febbraio al 7 marzo 2021 – salvo diversamente disposto - le seguenti misure aggiuntive:
• sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell’allegato 2 dell'ordinanza;
• sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
• restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 2, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
• è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
• sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
• sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (in questa eccezione rientrano le imprese orientate all'export;
• sono chiusi tutti i cantieri, a esclusione di quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti, nonché di tutte le attività di manutenzione, installazione e piccoli lavori edili e non edili, ferme restando tutte le disposizioni di legge previste e i protocolli di sicurezza anti-contagio. Sono ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate e gli interventi di modesta entità che non comportano contatto con persone;
• inoltre, dal 22 febbraio al 7 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell’esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore. Il transito sui territori dei predetti comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a tali restrizioni negli spostamenti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
Allegato: ordinanza
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