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» 16.03.2021

COVID-19: misure a sostegno di lavoratori con figli minori in DAD o quarantena

Gentile cliente, è stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il D.L. 30 del 13 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Le misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli minori prevedono che:
 
il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
 
qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa;
 
gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
 
in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 
le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall’Inps;
 
le misure descritte si applicano fino al 30 giugno 2021.
 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
 
 
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