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» 23.06.2021

Certificato penale obbligatorio per lavoro a contatto con i minori

Gentile cliente, con la presente si ricorda l’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte di chiunque voglia impiegare una persona per lo svolgimento di attività lavorativa che comporti un contatto diretto e regolare con i minori.
L’obbligo trova applicazione per tutti i datori di lavoro, fatta eccezione per i datori di lavoro domestico, che impiegano un soggetto mediante contratto di lavoro di qualunque natura (subordinata, parasubordinata, autonoma o di lavoro accessorio), tranne i casi in cui l’attività costituisca volontariato o riguardi rapporti di tirocinio. In particolare, l’adempimento riguarda tutte quelle attività professionali che hanno come destinatari diretti i minori e quindi implichino un contatto necessario ed esclusivo con gli stessi (es. insegnanti scolastici, conducenti di scuolabus, animatori per ragazzi, istruttori sportivi per ragazzi, ecc.) ed è volto ad accertare l’eventuale presenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori oppure di condanne per i seguenti reati del codice penale:
  • Prostituzione minorile (art. 600-bis)
  • Pornografia minorile (art. 600-ter)
  • Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
  • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies)
  • Adescamento di minori (art. 609-undecies)
In conseguenza del predetto obbligo, è necessario che il datore di lavoro presenti una richiesta di rilascio del certificato penale del lavoratore ad un ufficio del casellario giudiziale tramite l’apposito modello rilasciato dal Ministero della Giustizia corredato dal consenso del lavoratore interessato, da una marca da bollo e da una marca per diritti. Tale richiesta va effettuata contestualmente all’atto di assunzione o di conferimento dell’incarico, fermo restando che l’assunzione possa regolarmente avvenire tramite sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del lavoratore fintanto che non sia disponibile il certificato penale richiesto.
Il mancato rispetto dell’obbligo di richiedere il certificato penale comporta una sanzione amministrativa tra € 10.000,00 e € 15.000,00 per ciascun lavoratore (se sono assunti contestualmente la sanzione è unica).
 
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
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