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» 28.01.2022
Lavoro autonomo occasionale: ulteriori chiarimenti
Gentile cliente,
Facciamo seguito alla ns. Circolare N2022-33770, per informare che l’INL, con nota n. 109 del 27 gennaio 2022, fornisce ulteriori chiarimenti, sotto forma di FAQ, in relazione all’obbligo di comunicazione preventiva inerente l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.).
L’INL precisa che il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e da esso , tra gli altri, sono esclusi:
· gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
· le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
· il procacciatore d’affari occasionale;
· i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi);
· gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.
Infine, viene chiarito che l’adempimento va effettuato anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica, poiché, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, a meno che non si tratti di prestazioni di natura intellettuale.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
· gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
· le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
· il procacciatore d’affari occasionale;
· i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi);
· gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.
Infine, viene chiarito che l’adempimento va effettuato anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica, poiché, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, a meno che non si tratti di prestazioni di natura intellettuale.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
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