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» 11.05.2022

La busta paga va sempre consegnata al lavoratore

Gentile cliente, il datore di lavoro è obbligato a consegnare ai lavoratori il prospetto paga (o cedolino paga), contestualmente al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario o altro mezzo tracciabile (L. n. 4/1953).
Questo obbligo può essere sostituito con la consegna del "LUL" (Libro Unico del Lavoro), così come previsto dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008. 
In caso di accertamento, il datore, per dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo di consegna, dovrà esibire non solo la busta paga o LUL, ma anche la prova della consegna al lavoratore che dovrà firmare per ricevuta.
 
Il datore di lavoro può consegnare la busta paga o LUL, sia tramite e-mail (preferibilmente PEC), sia online tramite il sito web aziendale
A tal proposito si precisa che: 
1)in caso di consegna via e-mail del prospetto paga il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore abbia disponibilità di un p.c. e possa stampare la propria busta paga utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica;
2)nel caso di consegna tramite la pubblicazione del prospetto paga su un sito web aziendale è necessario dotare il lavoratore di apposite username e password individuali per l'accesso all'area riservata.
 
Il datore di lavoro è obbligato sempre alla consegna delle buste paga anche in mancanza di pagamento della retribuzione.
 
Cordiali saluti
Studio Kaspar STP Sas 
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