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» 13.07.2022
Riforma dei congedi parentali
Gentile cliente,
è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 22.06.2022 e attende la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva Ue
1158/2019 sull’equilibrio fra attività professionale e vita familiare:
• La prima novità sostanziale è il riconoscimento a regime di un autonomo congedo obbligatorio ai padri
lavoratori: 10 giorni lavorativi non frazionabili a ore, coperti da una indennità pari al 100% della
retribuzione, da usare anche in via non continuativa, a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta
della nascita del figlio ed entro i 5 mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo
aumenta a 20 giorni.
• In tema di congedi parentali, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro sono disponibili per entrambi i genitori. I mesi indennizzati al 30% della retribuzione passano da 6 a 9, fruibili entro i 12 anni di età del figlio (anziché 6). Ciascun genitore lavoratore potrà avere tre mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro, e aggiungere poi, in alternativa all’altro genitore, tre mesi di ulteriore congedo.
• Passa da 10 a 11 mesi la durata totale del diritto al congedo parentale che spetta al genitore solo.
• Il decreto modifica le regole sullo smart working, prevedendo una via preferenziale per i lavoratori
genitori di figli fino a 12 anni, genitori di figli con disabilità, lavoratori disabili gravi o per coloro che si
prendono cura di familiari non autosufficienti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP s.a.s.
lavoratori: 10 giorni lavorativi non frazionabili a ore, coperti da una indennità pari al 100% della
retribuzione, da usare anche in via non continuativa, a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta
della nascita del figlio ed entro i 5 mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo
aumenta a 20 giorni.
• In tema di congedi parentali, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro sono disponibili per entrambi i genitori. I mesi indennizzati al 30% della retribuzione passano da 6 a 9, fruibili entro i 12 anni di età del figlio (anziché 6). Ciascun genitore lavoratore potrà avere tre mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro, e aggiungere poi, in alternativa all’altro genitore, tre mesi di ulteriore congedo.
• Passa da 10 a 11 mesi la durata totale del diritto al congedo parentale che spetta al genitore solo.
• Il decreto modifica le regole sullo smart working, prevedendo una via preferenziale per i lavoratori
genitori di figli fino a 12 anni, genitori di figli con disabilità, lavoratori disabili gravi o per coloro che si
prendono cura di familiari non autosufficienti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP s.a.s.
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