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» 27.09.2022

Una tantum di 150 euro con le competenze di novembre 2022

Gentile cliente, il 23 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 23 settembre 2022 n. 144 che contiene misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Per quanto riguarda le misure in materia di lavoro, è stata introdotta una nuova indennità una tantum di importo pari a 150,00 euro netti per i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Tale indennità spetta ai lavoratori che nel mese di competenza di novembre 2022 avranno una retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro. Tale indennità sarà riconosciuta anche a quei lavoratori che, nel mese di novembre 2022, non avranno retribuzione imponibile, ma saranno interessati da eventi con copertura contributiva integrale dall’Inps.
L'indennità una tantum sarà riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, che abbiano decorrenza entro il 01 ottobre 2022 o di reddito di cittadinanza.
L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà recuperato con la denuncia mensile da presentare all'Inps.
L’importo di 150 euro sarà erogato direttamente dall'Inps ai pensionati e ai percettori di Naspi, Dis-col o reddito cittadinanza e agli autonomi occasionali.
Dovranno, invece, presentare apposita domanda all’Inps i titolari di rapporti di co.co.co., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca (con contratto attivo alla data del 18/05/2022 e reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore a 20.000,00 euro per l’anno 2021) e i lavoratori stagionali e intermittenti (con almeno 50 giornate e reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore a 20.000,00 euro per l’anno 2021).
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni.
 
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas 
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