News
» 08.01.2025
Novità in materia di tachigrafi
Gentile cliente,
i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada per i quali è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo devono recare al seguito, ed esibire a richiesta degli organi di controllo,
la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi ai fini del corretto uso del tachigrafo, a dimostrazione del corretto adempimento da parte delle imprese dell'onere di formazione e istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 174, comma 14 cds, nei confronti dell'impresa stessa. L'articolo 6 del DL n. 131/2024, c.d. Decreto "Salva infrazioni", convertito, con modificazioni, nella Legge n. 166/2024, ha disposto che la predetta documentazione, qualora non recata al seguito, può essere acquisita con qualsiasi mezzo, al fine di poterla esibire agli organi di polizia, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo.
Sul punto è intervenuto il Ministero dell'interno, con la Circolare n. 38974 del 27 dicembre 2024, chiarendo che, in sede di controllo stradale, qualora il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, fatta salva la responsabilità solidale, ai fini di escludere l'applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell'impresa, gli organi di polizia stradale possono tener conto del contenuto delle predetta documentazione anche se acquisita durante l'attività di controllo e anche se in formato digitale, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
Sul punto è intervenuto il Ministero dell'interno, con la Circolare n. 38974 del 27 dicembre 2024, chiarendo che, in sede di controllo stradale, qualora il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, fatta salva la responsabilità solidale, ai fini di escludere l'applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell'impresa, gli organi di polizia stradale possono tener conto del contenuto delle predetta documentazione anche se acquisita durante l'attività di controllo e anche se in formato digitale, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar STP Sas
« elenco