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» 28.02.2011

DETASSAZIONE 2011: GLI ATTESI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro nella Circolare 3/E del 14/02/2011 confermano che per l’anno 2011 la tassazione agevolata nella misura del 10%
può essere applicata su somme pagate in connessione a incrementi di produttività solo se erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. 
 
Vengono esclusi tutti i premi, straordinarie, maggiorazioni, ore notturne e festive pagati sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente. 
 
La caratteristica della collettività va intesa come necessaria stipula alla presenza delle associazioni sindacali. Se una azienda decide di pagare un premio senza un accordo sindacale, a tale somma non può essere applicata la detassazione al 10%, in quanto la somma pagata non è frutto di contrattazione aziendale o accordo collettivo, ma sarebbe stabilita unilateralmente dal datore di lavoro.
 
Informiamo i nostri clienti, che a livello locale le parti sociali e datoriali stanno discutendo la possibilità di stipulare un accordo quadro che permetta di applicare la detassazione al 10% per le aziende locali anche senza la stipula di accordo collettivo aziendale. 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
 
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