News

» 21.04.2011

VIDEOSERVEGLIANZA: LE REGOLE PER IL DATORE DI LAVORO

E’ vietato (art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300) l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
VIDEOSERVEGLIANZA: LE REGOLE PER IL DATORE DI LAVORO
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la DPL, stabilendo le modalità per l'uso di tali impianti.

In allegato alla news tabella di sintesi (della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro) e facsimile istanza da inviare alla DPL per l’autorizzazione.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegato


de|it

Contatti

Studio Kaspar
Consulenti del Lavoro
Sede Bolzano
Via G. di Vittorio 16
39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 56 77 77
Fax: +39 0471 56 77 20
Arbeitsrechtsberater / Consulenti del lavoro

Partner

Colophone » Privacy & cookies » Sitemap
P.IVA: 02655030217
La direttiva europea 2009/136/CE (E-Privacy) regola l'utilizzo dei cookie, che vengono usati anche su questo sito! Acconsente continuando con la navigazione o facendo un clic su "OK". Ulteriori informazioni
OK