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» 19.05.2011

CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE PREVEDONO AZIONI POSITIVE PER LA FLESSIBILITA’ DI ORARIO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011, il D.P.C.M. n. 277 del 23 dicembre 2010, contenente il regolamento con i criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende
CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE PREVEDONO AZIONI POSITIVE PER LA FLESSIBILITA’ DI ORARIO
che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario (così come previsto dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53).
In particolare:
  • progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione;
  • programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo parentale o familiare;
  • progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
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