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» 13.07.2011
AUTOTRASPORTO SOSPESI I BENEFICI PER INFRAZIONI ALLA SICUREZZA E ALLA TUTELA DEI CAMIONISTI
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.31/E del 6 luglio 2011, fornisce dei chiarimenti sull’applicazione dell’art.83-bis, co.14, del D.L. n.112/08, la quale stabilisce la sospensione dei benefici fiscali, finanziari e previdenziali nel caso di infrazioni da parte del committente, azienda di autotrasporto conto terzi, a norme per la tutela della sicurezza stradale o a tutela della salute degli autotrasportatori.

Sarà l’Agenzia, sulla base dei rilievi dalla direzione generale per il trasporto stradale, a motivare i provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa, che consiste nell’impossibilità per i trasgressori di fruire per un anno delle agevolazioni fiscali (esclusivamente quelle agevolazioni collegate all’attività dell’autotrasporto)
La circolare chiarisce inoltre che, durante il periodo interessato dall’esclusione, il destinatario della sanzione potrà fruire di benefici maturati precedentemente all’anno in cui opera l’esclusione, mentre non potrà far valere, anche in periodi d’imposta successivi, i benefici il cui diritto maturi nell’anno di esclusione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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