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» 19.02.2013

Licenziamento e procedura obbligatoria di conciliazione

La riforma Fornero ha previsto per le imprese rientranti nell’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (aziende dimensionate sopra le 15 unità) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
(p. es. soppressione del posto di lavoro, licenziamento del lavoratore edile per chiusura cantiere) un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione Provinciale di Conciliazione presso l’Ufficio del Lavoro. 
La volontà di procedere al licenziamento deve essere comunicato con lettera al lavoratore, contenente l’intenzione ed i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione e l’invio della medesima comunicazione all’Ufficio del Lavoro competente.
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
 
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