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» 07.02.2013
Voucher: quantificazione del compenso e validità 30 giorni
Il Ministero del Lavoro nella circolare 4 del 18/01/2013 fornisce nuove indicazioni operative agli ispettori sul lavoro occasionale accessorio.
Il Ministero precisa che in seguito alla Riforma Fornero la quantificazione del compenso non è più lasciata alla negoziazione tra committente e prestatore, ma è ancorata alla durata della prestazione stessa sulla base del parametro orario. Per ogni ora di lavoro svolta mediante lavoro accessorio, il prestatore ha diritto ad almeno un buono lavoro del valore di 10 euro nominali, ferma restando una diversa (maggiore) quantificazione del valore della prestazione lavorativa.
La circolare in secondo luogo introduce un limite temporale alla validità del buono lavoro. Dal momento di acquisto dello stesso, il buono avrà validità per un massimo di 30 giorni, non potendo essere utilizzato per prestazioni lavorative che siano successive a tale termine. In relazione a tale novità non sono ancora uscite le necessarie istruzioni operative dell’INPS.
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il Ministero analizza le due casistiche che possono portare all’applicazione delle sanzioni: l’utilizzo del lavoro accessorio oltre i limiti quantitativi (Euro 5.000 e Euro 2.000) relativi al compenso erogabile o percepibile dal lavoratore e l’utilizzo del buono lavoro al di fuori del periodo consentito (30 giorni dal momento dell’acquisto).
Il superamento dei limiti quantitativi e l’utilizzo del buono lavoro oltre il periodo di validità dello stesso (30 giorni dall’acquisto), comporterà la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative”.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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