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» 20.03.2013
Congedo obbligatorio e facoltativo da parte dei padri lavoratori dipendenti in caso di nascita di un figlio dal 01/01/2013
L’Inps, con circolare n. 40 del 14/03/2013, ha indicato le modalità di richiesta e di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo da parte dei padri lavoratori dipendenti istituiti dalla Riforma Fornero.

Si ricorda che: il padre, lavoratore dipendente, ha diritto in seguito alla nascita di un figlio a un giorno di congedo obbligatorio aggiuntivo e indipendente da quello della madre.
Può avvalersi di altri due giorni di congedo facoltativo, se la madre rinuncia ai due giorni del proprio congedo o non se ne avvalga. La richiesta in forma scritta va fatta con almeno 15 giorni di preavviso al datore di lavoro e i congedi sono fruibili dal padre (anche adottivo o affidatario) entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La durata dei congedi non cambia se il parto è plurimo.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100 % della retribuzione, che viene anticipata dal datore di lavoro.
Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità (maternità obbligatoria) a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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