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» 26.09.2013

Benefici fiscali per lavoratori che rientrano in Italia

Gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia sono riservati ai cittadini Ue che abbiano maturato esperienze culturali e professionali all'estero e che scelgano di tornare in Italia. L'agevolazione è applicabile anche ai Co.co.co. e ai lavoratori a progetto.
Le agevolazioni fiscali si applicano ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione:
 
a) sono in possesso di un titolo di laurea; 
b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; 
c) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un       titolo di laurea o una specializzazione post laurea oppure svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro     dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa
 
Sono esclusi dal beneficio i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.
 
I redditi di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: 
 
a) 20 per cento, per le lavoratrici; 
b) 30 per cento, per i lavoratori.
 
Le agevolazioni fiscali spettano fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, 
 
Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
 
La domanda che il lavoratore consegna al datore di lavoro entro tre mesi dall’assunzione deve essere redatta sotto forma di autocertificazione e deve contenere precise indicazioni per consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali.
 
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
 
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