News
» 17.10.2013
Procedura per la richiesta del Bonus per l’assunzione dei giovani
Dal 01/10/2013 possono essere inviate all’Inps le domande per l’ammissione al beneficio per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che al momento dell'assunzione siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
Il beneficio consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, il cui valore mensile non può comunque superare un importo di euro 650 per lavoratore. Esso è riconosciuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, per un periodo di 18 mesi, oltre che per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine il bonus spetta per 12 mesi - sempre nei limiti delle risorse specificatamente stanziate dall'Inps per ogni regione o provincia autonoma.
Elemento importante per il riconoscimento del bonus è la valutazione dell'incremento occupazionale, che deve essere mantenuto e controllato mensilmente per tutto il periodo di fruizione del beneficio. Il numero di dipendenti dovrà essere calcolato in ULA (Unità lavorativa annua) e le nuove assunzioni o trasformazioni devono costituire un incremento del numero di dipendenti occupati rispetto alla differenza tra la media occupazionale dei 12 mesi precedenti l'assunzione e il livello occupazionale medio dei primi due anni successivi all'assunzione.
Condizioni anche per i datori di lavoro che intendono accedere all'agevolazione ai quali è richiesto, tra l'altro, che l’assunzione non deve avvenire in attuazione di un obbligo preesistente e non deve violare un diritto altrui di precedenza. I datori di lavoro e gli utilizzatori non devono avere in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione, non ci deve essere coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento tra il datore che assume e quello che ha licenziato il lavoratore, la regolarità degli obblighi contributivi, della tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali e riguardante la compatibilità con il mercato interno previste dal regolamento Cee n. 800/2008.
La procedura per la richiesta del bonus prevede l’invio telematico all’Inps di una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.
Entro tre giorni dall’invio l’Inps verifica la disponibilità dei fondi e comunicherà che è stato prenotato il massimo dell’incentivo.
Entro sette giorni lavorativi dal consenso dell'Istituto il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione o trasformazione.
Entro 14 giorni lavorativi dalla comunicazione di prenotazione positiva il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro chiedendo la conferma della prenotazione.
Entro lo stesso termine di 14 giorni lavorativi deve iniziare il contratto di lavoro stipulato.
L'inosservanza di tali termini determina la decadenza dal beneficio.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Studio Kaspar
« elenco